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LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2

Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 23-1-97 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/2012)
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Testo in vigore dal:  23-1-1997 al: 4-6-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Destinazione del quattro per mille
dell'IRPEF al finanziamento della politica
1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legilativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.