stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1996, n. 646

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

note: Entrata in vigore della legge: 24-12-1996
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  24-12-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, così come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note al titolo ed all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992 recante: "Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni", è il seguente:
"Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538.