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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 ottobre 1996, n. 622

Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1996
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Testo in vigore dal:  28-12-1996

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa a "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1686/III.6/96 del 17 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale ciascuna commissione è nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Essa è composta dal presidente scelto da una terna di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo, proposta dal rettore dell'università sede di esame e da quattro membri da scegliere da quattro terne designate dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo;
b) professionisti iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali con non meno di dieci anni di lodevole esercizio professionale;
c) magistrati di corte d'appello e di cassazione;
d) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
e) direttori di ragioneria provinciale;
f) dirigenti amministrativi di imprese industriali, commerciali, bancarie, assicurative e di servizi.
3. Il rettore e l'ordine professionale competenti forniranno altresi rispettivamente una terna per la scelta del presidente supplente e due terne per la scelta dei membri supplenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".