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LEGGE 4 novembre 1996, n. 566

Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria.

note: Entrata in vigore della legge: 5/11/1996
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Testo in vigore dal:  5-11-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di rilascio
di immobili urbani ad uso abitativo
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo è prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è il seguente: "5.
Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990".