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LEGGE 31 dicembre 1996, n. 681

Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1997
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Testo in vigore dal:  26-1-1997

Art. 8

Accesso ai dati individuali
1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.
2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.
3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
- Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.