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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  13-2-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

(Armonizzazione delle disposizioni sui canoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:
a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro
quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per
chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro
quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per
chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione
di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato.
((12))
2. Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma.
3. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 9) che "A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11-ter, comma 10) che "Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato".