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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

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vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO I
    CAMPO DI APPLICAZIONE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO II
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO III
    NORME GENERALI
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO IV
    ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED
    ELETTROMECCANICI
  • 29
  • 30
  • 31
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO V
    MANUTENZIONE
  • 32
  • 33
  • 34
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO VI
    DISPOSIZIONI TECNICHE
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO I
    NORME COMUNI
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A CIELO APERTO
  • 52
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ IN SOTTERRANEO
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO I
    NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA ED
    IN MARE
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • SANZIONI
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 30

(Disposizioni specifiche)
1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.
2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.
3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, nn. 675 e 727, nonché alla legge 17 aprile 1989, n. 150, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.