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LEGGE 30 luglio 1996, n. 398

Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione.

note: Entrata in vigore della legge: 31-7-1996
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Testo in vigore dal:  31-7-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "dalla convalida delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data dell'ultima proclamazione".
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio".