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LEGGE 8 luglio 1996, n. 368

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13-7-1996
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Testo in vigore dal:  13-7-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996.
A norma 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.