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LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  3-2-1996 al: 31-12-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.