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LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.