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LEGGE 27 marzo 1995, n. 99

Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

note: Entrata in vigore della legge: 18-4-1995
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Testo in vigore dal:  18-4-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.
2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.