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LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
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Testo in vigore dal:  3-4-2005
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Art. 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.(3)
((6))
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:
a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;
c) articolo 11;
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
e) articolo 13;
f) articolo 14;
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale;
commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese
elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre
1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16,
intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del
presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659;
comma 19, primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni. (4)
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 marzo 2000 (in G.U. 30/03/2000, n. 75) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo della somma indicata all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relativa ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché dei candidati che si presentano nella lista regionale, è rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 60.000.000 a L. 62.265.910".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo indicato all'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 43, è rivalutato all'anno 1999, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 200 a L. 208".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 26 luglio 2002, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 12 marzo 2005 (in G.U. 19/03/2005, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le cifre fisse indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2004, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT indicati nelle premesse, da lire 62.265.910 - corrispondenti ad euro 32.157,65 - ad euro 34.247,89".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo di lire 10, corrispondente ad euro 0,0051, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0054".