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LEGGE 26 luglio 1995, n. 328

Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  4-7-2009
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"3 non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;
c) aver superato la prova di preselezione informatica".
3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.
Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.
Art. 5-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professionali del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti".
4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.
La domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame".
5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;".
6.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
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7.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
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8. Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a
notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926; n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge.
9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.