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LEGGE 13 luglio 1995, n. 295

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa.

note: Entrata in vigore della legge: 25/07/1995
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Testo in vigore dal:  25-7-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi per interventi
del Ministero degli affari esteri)
1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede un carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.
8. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 167/1993 (Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex-Jugoslavia) è rispettivamente il seguente:
"Art. 1. - È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1993.
Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993".
"Art. 2. - 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi al massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.
5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'art. 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della Forza U.E.O.
6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la Forza U.E.O.
7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio".
- Il testo degli articoli 13 e 14, commi 1 e 2, della legge n. 19/1991 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e delle aree limitrofe) è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 13. - Per il finanziamento del programma di comune difesa antigrandine previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993 di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno".
"Art. 14. - 1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa della minoranza slovena.
2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascun anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) è il seguente:
"Art. 5 (Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo). - Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennità di L. 500.000 pro capite.
L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
L'indenità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenzza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.
Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni".
- Il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 344/1994 (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390".
"Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennità una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora".
- Il testo dell'art. 7, comma 7, della legge n. 401/1990 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) è il seguente: "7. Presso ogni istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Minsitro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti.
A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura". Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 15/1985 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministro degli affari esteri) è il seguente: "2. Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovrà presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio".
- Il D.P.R. n. 361/1973 erige ad ente morale il Servizio sociale internazionale - Sezione italiana.
- Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 86/1993 (Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale) è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 2. - 1. Alla concessione del contributo di cui all'art. 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle nuove direttive statuarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente".
"Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionalizzati o di gravi irregolarità nella gestione gli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione, non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento".
"Art. 4. - Oltre a quanto previsto dall'art. 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli".
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 401/1990, già citata, è il seguente:
"Art. 21 (Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero). - 1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti o di scuole italiane all'estero.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Per le speciali esigenze degli istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede degli istituti stessi.
3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473".