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LEGGE 16 febbraio 1995, n. 36

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

note: Entrata in vigore della legge: 5-3-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2002)
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Testo in vigore dal:  5-3-1995 al: 23-12-2002
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. ------------

Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente: "2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".