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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal:  24-2-1994

Art. 9

(Forme di gestione del patrimonio forestale).
1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari.
Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.
3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.
4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.
5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 139 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267:
"Art. 139. - I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente.
In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.
La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale".
- Si trascrive l'art. 71 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, essendo stati abrogati gli articoli 72 e 73 dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183:
"Art. 71. - Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.
Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67".