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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal:  24-2-1994

Art. 14

(Decentramento di attività e servizi).
1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cure ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.