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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

note: Entrata in vigore della legge: 6/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  6-2-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:
a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;
b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D. Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al personale statale in attività di quiescenza".
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".