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LEGGE 23 settembre 1994, n. 555

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-10-1994
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Testo in vigore dal:  15-10-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Rendiconti)
1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1993 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.