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LEGGE 18 gennaio 1994, n. 44

Disposizioni in materia di cooperative agricole.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/1994
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Testo in vigore dal:  25-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del numero 5- bis) dell'articolo 2751- bis del codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.
2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-bis, numero 5- bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di società cooperative) è il seguente:
"2. All'art. 2751- bis del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: '5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodottì".
- Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:
"Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni".