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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 725

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1998)
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Testo in vigore dal:  24-3-1995
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Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997, restano determinati per l'anno 1995 in lire 15.984,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.397 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
((2))
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1995 e triennale 1995-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1995, in lire 4.085,2 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1995, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei Ministeri, delle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - con esclusione del personale della soppressa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi e in lire 3.800 miliardi.
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1995, 1996 e 1997 sono determinate, rispettivamente, in lire 920 miliardi, in lire 1.540 miliardi e in lire 1.540 miliardi.
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12. In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi.
13. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi e in lire 4.200 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A , con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 percento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto".