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LEGGE 13 ottobre 1994, n. 589

Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.

note: Entrata in vigore della legge: 25/10/1994
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Testo in vigore dal:  25-10-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
2. Sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- L'art. 241 del codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, era così formulato:
"Art. 241 (Casi di coercizione diretta). - Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.
Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.
Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorità dalla quale dipende".