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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
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    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-10-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 42

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.
((
3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.
))