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LEGGE 28 gennaio 1994, n. 85

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994
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Testo in vigore dal:  19-2-1994

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 179/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 20 (Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso".