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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

note: Entrata in vigore della legge: 18/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2000)
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Testo in vigore dal:  6-12-2000
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Art. 7

Disposizioni transitorie
1. Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 ))
.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO