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LEGGE 18 gennaio 1994, n. 50

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore della legge: 10/02/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal:  10-2-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:
" 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinchè i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dai seguenti:
" 2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:
a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;
b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1, nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;
c) le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;
d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera c), concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;
e) le informazioni di cui alla lettera d) sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;
f) il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attività di cui al presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.
2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f), il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.
2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 2- ter sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cento milioni a lire trecento milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei produttori che, avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 2-ter, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2- ter".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 417/1991 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti) così come modificato dal presente articolo:
"Art. 6. - 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione dell'utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinchè i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato.
2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:
a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;
b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1, nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;
c) le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;
d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera c), concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;
e) le informazioni di cui alla lettera d) sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;
f) il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attività di cui al presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere c), d)) ed e) del presente comma.
2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f), il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.
2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 2- ter sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei produttori che avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 2- ter, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2- ter.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.
3-bis. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:
'Art. 301- bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili seguestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.
4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1'".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 724/1975 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri):
"Art. 1. - In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.
La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni".