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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1996)
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Testo in vigore dal:  11-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.
3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) è il seguente:
"Art. 9. - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Nota all'art. 1:
- L'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è così formulato:
"Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che de- cide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse".