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LEGGE 4 gennaio 1994, n. 10

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.

note: Entrata in vigore della legge: 25-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1994)
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Testo in vigore dal:  25-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse".