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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal:  24-7-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati)
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. PERIODO SOPPRESSO DAL D. L. 3 GENNAIO 2006 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22. (7)(12)
5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "cinque milioni di lire" sono inserite le seguenti: " somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso";
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati";
c) al secondo periodo, le parole: "La disposizione non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano".
6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione , oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.(7)(12)(17)
((20))
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 26 febbario 1998, (in G.U. 09/03/1998, n. 56), ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, rispettivamente, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 22.906.000 a L. 23.792.462,200";
- (con l'art. 2, comma 3) che "L'importo previsto dall'art 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.453.000 a L.
11.896.231,100".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 23 febbraio 2001, (in G.U. 14/03/2001, n. 61) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodottiindustriali, rispettivamente, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007";
- (con l'art. 2, comma 3) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 11.896.231,100 a L. 12.586.212,503".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1, lettera d)) che al comma 6, terzo periodo del presente articolo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: "superiore ad euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni"."