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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal:  4-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati)
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
5.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996, N. 672 ))
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