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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal:  27-2-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati)
1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare
((alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere))
, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. (2)
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3.
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 15 luglio 1994, n. 448 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993".