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DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2016)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  14-9-2016
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Art. 3

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.