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LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

note: Entrata in vigore della legge: 28/9/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/09/1995)
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Testo in vigore dal:  28-9-1993

Art. 6

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.