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LEGGE 23 agosto 1993, n. 349

Norme in materia di attività cinotecnica.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1993
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Testo in vigore dal:  11-9-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Attività cinotecnica
1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.