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LEGGE 12 agosto 1993, n. 311

Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 3.

note: Entrata in vigore della legge: 4/9/1993
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Testo in vigore dal:  4-9-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", nonché dalla pretura circondariale di Bolzano,".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre n. 335/1991 (Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.
(Omissis)".