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LEGGE 26 novembre 1993, n. 489

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme sugli istituti medesimi.

note: Entrata in vigore della legge: 18-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 2

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.
((
3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano
))
4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.