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LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402

Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.

note: Entrata in vigore della legge: 23-10-1993
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Testo in vigore dal:  23-10-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________