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LEGGE 23 settembre 1993, n. 379

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 1993 è concesso all'Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2)
((3))
2. Il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2)
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma 35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 18) che "Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379 [...] a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.