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LEGGE 12 agosto 1993, n. 320

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1993
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Testo in vigore dal:  8-9-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803, è elevata a lire 1.000 milioni a decorrere dal 1› gennaio 1993.
2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni, presso le medesime biblioteche può essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge n. 803/1980 (Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'art. 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501), è il seguente:
"Art. 1. - Per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni.
(Omissis)".
- Il R.D. n. 3036/1866 reca: "Soppressione delle corporazioni religiose".