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LEGGE 12 agosto 1993, n. 316

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.

note: Entrata in vigore della legge: 7-9-1993
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Testo in vigore dal:  7-9-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di lire 90 milioni, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 23 marzo 1990, n. 61, è aumentato, per il triennio 1993-1995, a lire 120 milioni annui.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 61/1990 reca: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite".