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LEGGE 4 agosto 1993, n. 276

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 21-08-1993
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Testo in vigore dal:  21-8-1993

Art. 2

(Presentazione delle candidature).
1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: " anche se relative alla stessa persona "; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale ";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
" A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati ":
c) il terzo comma è abrogato;
d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
" Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge ";
e) il quinto comma è abrogato;
f) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio ";
g) l'ottavo comma è abrogato;
h) al nono comma, le parole: " in collegi di altre regioni " sono sostituite dalle seguenti: " in altri collegi ".
2. All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: " Per l'adempimento del dovere del voto " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'esercizio del diritto di voto ".
3. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.