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LEGGE 24 luglio 1993, n. 250

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

note: Entrata in vigore della legge: 25/07/1993
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Testo in vigore dal:  25-7-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: CONSO -------------------------------------------------------- AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione é pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. --------------------------------------------------------