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LEGGE 16 luglio 1993, n. 255

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 13-08-1993
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Testo in vigore dal:  13-8-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attività di formazione e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica, da svolgere in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.
2. Si intendono "iniziative di cooperazione", di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 412 del 1991. Per le iniziative le cui delibere siano state adottate e per le quali non sia ancora intervenuta la stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento ai fini dell'espressione del parere, entro trenta giorni, da parte delle competenti commissioni permanenti, circa i propri indirizzi in materia, con specifico riferimento ai criteri e alle priorità applicati per giustificare l'attuazione delle menzionate iniziative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Per il contenuto del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 412/1991 si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991, stabilisce, fra l'altro, che per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.
- La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo".
Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 11 e 29:
"Art. 2 (Attività di cooperazione). - 1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta della priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'art. 3.
3. Nell'attività di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari.
4. Le attività di cui alle lettere a ), c ), d ), e ), f ), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art.
10. Il Comitato direzionale di cui all'art. 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche".
"Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al comitato direzionale ed al comitato consultivo contestualmente alla delibera.
4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale".
"Art. 29 (Effetti della idoneità). - 1. Il comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali attività di natura non commerciale".