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LEGGE 8 aprile 1993, n. 105

Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere.

note: Entrata in vigore della legge: 25/04/1993
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Testo in vigore dal:  25-4-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la parola: "evidente" è soppressa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale, come sopra modificato:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".