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LEGGE 5 aprile 1993, n. 103

Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro.

note: Entrata in vigore della legge: 24-4-1993
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Testo in vigore dal:  24-4-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata nel periodo 1994-1995 la spesa complessiva di lire 40 miliardi di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi sul patrimonio culturale ricadente nel territorio dell'antico ducato del Montefeltro (in particolare, Urbino, Gubbio e Senigallia) e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto. I predetti fondi affluiscono agli ordinari capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dal comitato regionale per i beni culturali e ambientali delle Marche previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente Ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi da realizzare.
__________________
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è il seguente:
"Art. 35. - In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.
Il comitato ha funzioni:
a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;
b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, le predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;
c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.
Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro".