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LEGGE 24 marzo 1993, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 25/03/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1993)
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Testo in vigore dal:  25-3-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.