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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 138

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992
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Testo in vigore dal:  21-2-1992

Art. 3

1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.
2. Il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.
4. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio è inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.
5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.
6. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI.
7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 14, commi terzo e quarto, della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo 1981, abrogato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:
"Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del C.O.N.I., il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali".
- La legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989.
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984:
"Art. 13 (Personale medico degli enti previdenziali). - Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
L'art. 47 della citata legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978, concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale.