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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  22-12-1992

Art. 20

Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega.
1. L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
c) stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.