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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  22-12-1992

Art. 13

Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;
b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;
c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;
d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;
e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.